(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 
                  Toscana n. 38 dell'8 maggio 2020) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
(Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4 dello Statuto; 
  Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118  (Disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi  di
bilancio delle regioni, degli enti locali e  dei  loro  organismi,  a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42); 
  Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema
delle autonomie locali); 
  Vista la legge regionale  3  marzo  2015,  n.  22  (Riordino  delle
funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile  2014,  n.  56
«Disposizioni  sulle  citta'  metropolitane,  sulle  province,  sulle
unioni e fusioni di comuni». 
  Modifiche alle leggi regionali n. 32/2002, n. 67/2003, n.  41/2005,
n. 68/2011, n. 65/2014.); 
  Vista la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73  (Disposizioni  di
carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilita' per  l'anno
2019); 
  Vista  la  legge  regionale  16  aprile  2019,  n.  19  (Interventi
normativi relativi alla prima variazione al  bilancio  di  previsione
2019 - 2021); 
  Vista la legge  regionale  10  dicembre  2019,  n.  75  (Norme  per
incentivare l'introduzione dei prodotti a chilometro zero provenienti
da filiera corta nelle mense scolastiche); 
  Considerato quanto segue: 
    1. E' opportuno proporre l'incremento dello stanziamento previsto
per l'anno 2020 dall'art. 14 della  legge  regionale  n.  19/2019  in
considerazione del mancato impegno, nell'anno 2019,  a  valere  sulla
stessa  autorizzazione  legislativa,  di  un  importo  pari  ad  euro
1.234.804,54; 
    2. E' necessario disporre un contributo di euro 50.000.000,00 per
la realizzazione del nuovo ospedale di Livorno; 
    3. In considerazione delle problematiche organizzative  derivanti
dall'emergenza  sanitaria,  e'  necessario  posticipare  al  2021  le
verifiche di effettivita' delle  funzioni  delle  unioni  di  comuni,
disporre che i contributi alle unioni siano concessi nel  2020  sulla
base dei provvedimenti assunti  nel  2019,  e  che  i  contributi  ai
piccoli comuni di cui all'art. 82 della legge  regionale  n.  68/2011
siano concessi sulla base delle funzioni che risultano esercitate  ai
sensi degli  statuti  delle  unioni,  indipendentemente  dagli  esiti
dell'ultima verifica di effettivita' svolta. Per gli  stessi  motivi,
per i contributi di cui all'art.  82-bis  della  legge  regionale  n.
68/2011  concessi  nell'anno  2020,  e'  necessario  che  il  termine
previsto dal medesimo art. 82, comma 10, possa  essere  rideterminato
con deliberazione della giunta regionale; 
    4. E' opportuno prorogare al 30 giugno 2021  il  termine  massimo
entro il quale e' consentito l'avvalimento di strutture regionali per
l'esercizio transitorio delle funzioni in materia di ambiente tornate
nella competenza delle  province  e  della  Citta'  metropolitana  di
Firenze per effetto della  sentenza  della  Corte  costituzionale  n.
129/2019, al fine di consentire agli enti locali interessati  di  far
fronte   alle   difficolta'   operative   sopravvenute   a    seguito
dell'emergenza sanitaria; 
    5. In considerazione delle limitazioni imposte  dalle  misure  di
contrasto al virus COVID-19, e' opportuno prorogare per  l'anno  2020
il termine per la presentazione  delle  istanze  di  concessione  del
contributo per famiglie con minori disabili; 
    6. A seguito del sequestro preventivo del viadotto «Puleto»,  nel
Comune di Pieve Santo Stefano in  provincia  di  Arezzo,  tra  il  km
161+010 e il km 162+210 della S.S.  3  bis  Tiberina  (E45),  che  ha
provocato ingentissimi danni a tutto il tessuto economico  e  sociale
del territorio, e in relazione alle indennita' specifiche di sostegno
al  reddito  in  favore  di   lavoratori   dipendenti,   autonomi   e
parasubordinati che hanno dovuto  ridurre  o  sospendere  l'attivita'
lavorativa, e' necessario supportare le imprese  ubicate  nei  comuni
interessati; 
    7. Il giorno 9 dicembre 2019, nei comuni di Barberino di Mugello,
Borgo San Lorenzo,  Dicomano,  Firenzuola,  Marradi,  Palazzuolo  sul
Senio, Scarperia e San  Piero,  Vaglia  e  Vicchio,  ricadenti  nella
Citta' metropolitana  di  Firenze,  si  e'  verificato  un  sisma  di
particolare intensita' i cui effetti sono stati  avvertiti  anche  in
altre zone del territorio regionale. In relazione a  tale  evento  e'
necessario uno stanziamento  finanziario  straordinario,  finalizzato
all'erogazione di un  contributo  regionale  per  gli  interventi  di
pronto  ripristino  sul  patrimonio  edilizio   privato   danneggiato
dall'evento,  anche   integrativo   del   contributo   statale,   per
consentire, in tempi rapidi, il recupero  della  funzionalita'  degli
immobili destinati ad abitazione principale, abituale e continuativa,
danneggiata e sgomberata, in  esecuzione  di  provvedimenti  adottati
dalle competenti autorita', con lo scopo della revoca dei medesimi; 
    8. Il settore floricolo e  il  settore  ovicaprino  hanno  subito
gravi danni economici in conseguenza dell'epidemia COVID-19 e  stanno
incontrando dif colta' a  preservare  la  continuita'  dell'attivita'
economica per gravi  carenze  di  liquidita'.  E'  necessario  quindi
intervenire  prontamente  per  sostenere  questi   settori   operando
nell'ambito della comunicazione della Commissione  europea  19  marzo
2020 (C (2020) 1863) «Quadro temporaneo per le  misure  di  aiuto  di
Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del  COVID-19»,
e della sua modifica C (2020) 2215, adottata il 3  aprile  2020,  che
prevede misure di aiuto eccezionali da  attivare  entro  il  mese  di
dicembre 2020; 
    9. Al fine di consentire una rapida attivazione degli  interventi
previsti dalla presente legge, e' necessario disporre la sua  entrata
in vigore il giorno  della  pubblicazione  sul  Bollettino  Ufficiale
della Regione Toscana. 
Approva la presente legge 
 
                               Art. 1 
 
Misure a  sostegno  di  interventi  di  rinnovamento  del  patrimonio
  strutturale delle aziende sanitarie. Modifiche  all'art.  14  della
  l.r. 19/2019 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 16 aprile 2019, n.
19 (Interventi normativi relativi alla prima variazione  al  bilancio
di previsione 2019 - 2021), e' sostituito dal seguente: 
    «1.  Al  fine  di  sostenere  il  rinnovamento   del   patrimonio
strutturale delle aziende sanitarie e' autorizzata la concessione  di
un contributo complessivo di euro 151.234.804,54 per il triennio 2019
- 2021,  ripartiti  in  euro  50.000.000,00  per  l'anno  2019,  euro
51.234.804,54 per l'anno  2020,  ed  euro  50.000.000,00  per  l'anno
2021.». 
  2. Il comma 3 dell'art. 14 della  legge  regionale  n.  19/2019  e'
sostituito dal seguente: 
    «3. Agli oneri di  cui  al  comma  1,  pari  a  complessivi  euro
151.234.804,54, si fa fronte: 
      per l'anno 2019, per euro 50.000.000,00  con  gli  stanziamenti
della Missione 13  «Tutela  della  salute»,  Programma  05  «Servizio
sanitario regionale - Investimenti  sanitari»,  Titolo  2  «Spese  in
conto capitale» del bilancio di previsione 2019  -  2021,  annualita'
2019; 
      per  gli  anni  2020   e   2021,   rispettivamente   per   euro
51.234.804,54 e per euro 50.000.000,00, con  gli  stanziamenti  della
Missione 13 «Tutela della salute», Programma 05  «Servizio  sanitario
regionale  -  Investimenti  sanitari»,  Titolo  2  «Spese  in   conto
capitale» del bilancio di previsione  2020-2022,  annualita'  2020  e
2021.».